Art. 13.
(Docenti e dirigenti).

      1. La classe di concorso 77/A è ridenominata: «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)», ed è suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi.
      2. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo didattico o interpretativo,

 

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conseguito presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza, ha valore abilitante per la classe di concorso 77/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui il diploma stesso si riferisce.
      3. Sono istituite le classi di concorso 82/A (discipline storico-musicali nella scuola secondaria di primo grado), 83/A (discipline teorico-musicali nella scuola secondaria di primo grado) e 87/A (esercitazioni corali nella scuola secondaria di primo grado).
      4. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo musicologico, conseguito presso un conservatorio di musica, ovvero la laurea magistrale in musicologia, conseguita presso un'università, hanno valore abilitante per la classe di concorso 82/A. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo compositivo, conseguito presso un conservatorio di musica, ha valore abilitante per la classe di concorso 83/A. Ha valore abilitante per la classe di concorso 87/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in musica corale e direzione di coro conseguito presso un conservatorio di musica. L'insegnamento delle discipline di cui ai commi 1 e 3 è affidato esclusivamente al personale in possesso rispettivamente delle abilitazioni di cui al comma 2 e al presente comma.
      5. Le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nelle classi 77/A, 82/A, 83/A e 87/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      6. Le altre scuole secondarie di primo grado possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali, corsi di strumento musicale, canto, danza e canto corale. Esse assumono in servizio i docenti attingendo rispettivamente alle graduatorie provinciali degli abilitati nelle classi di concorso 77/A e 87/A.
      7. L'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso gli istituti di cui all'articolo 11, comma 1, fino alla data di
 

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entrata in vigore della presente legge, è equiparato a quello prestato sulla classe di concorso 77/A ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, purché gli aspiranti siano in possesso anche della specifica abilitazione. Ai fini del computo si conteggiano i giorni di effettivo servizio.
      8. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, sono abrogati.
      9. I dirigenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale nominano un coordinatore musicale, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 10 o dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.